Richiedere l'accesso agli atti

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A chi è rivolto

A tutti gli interessati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale (motivando la richiesta)

Descrizione

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia

Come fare

...

Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.

 Accesso informale (richiesta verbale)
Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento. La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.

 Accesso formale (richiesta scritta)
Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti oppure sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti attraverso i canali indicati nella sezione accedi al servizio.

Cosa serve

Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si ottiene

Si ottiene l'accesso agli atti.

Non è possibile chiedere l'accesso a:

  • documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  • documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  • documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
  • documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
  • documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso  a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.

Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dal Regolamento Comunale.

Tempi e scadenze

Nel caso di accesso informale, il rilascio di copia e di esame può essere immediato.

Nel caso di accesso formale l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dalla richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.

Quanto costa

Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti, in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione.

Condizioni di servizio

Rivolgersi all'Ufficio competente

Pagina aggiornata il 09/04/2024

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